Sovraindebitamento:
le quattro procedure CCII.
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) ha sostituito dal 15 luglio 2022 la vecchia Legge Fallimentare e la Legge 3/2012, riorganizzando in modo sistematico tutti gli strumenti di gestione della crisi del debitore.
guida hub · aggiornata a giugno 2026articolo 01Cos'è il Sovraindebitamento
Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, per sovraindebitamento si intende lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Si tratta cioè di una condizione di squilibrio patrimoniale o di incapacità persistente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, riferita a soggetti che non rientrano nei requisiti dimensionali per le procedure ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale).
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) — ex Legge 3/2012
- Concordato Minore (artt. 74-83 CCII)
- Liquidazione Controllata del Sovraindebitato (artt. 268-277 CCII)
- Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII)
articolo 02Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento
Le procedure di sovraindebitamento sono accessibili ai seguenti soggetti:
- Consumatori (persone fisiche non imprenditori): lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, casalinghi.
- Professionisti iscritti ad albi.
- Imprenditori minori (cd. sotto-soglia): chi presenta congiuntamente un attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k nei tre esercizi precedenti.
- Imprenditori agricoli a prescindere dalle dimensioni.
- Start-up innovative (D.L. 179/2012).
- Garanti e fideiussori di debiti altrui in veste privata.
articolo 03Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (Ex Legge 3/2012)
Disciplinata dagli artt. 67-73 CCII, è la procedura erede del vecchio "Piano del Consumatore" introdotto dalla Legge 3/2012. È riservata alle persone fisiche non imprenditori che hanno contratto debiti per finalità estranee a quelle imprenditoriali o professionali.
Caratteristica distintiva: il piano viene approvato dal giudice indipendentemente dalla volontà dei creditori. Non serve il voto: basta l'omologazione. I creditori possono presentare osservazioni, ma non hanno potere di veto.
Vantaggi chiave: riduzione del debito fino al 90%, blocco immediato dei pignoramenti, conservazione della prima casa, esdebitazione finale.
articolo 04Concordato Minore
Disciplinato dagli artt. 74-83 CCII, il concordato minore è la procedura di sovraindebitamento riservata a tutti i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, con esclusione del consumatore: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative.
È uno strumento volto a garantire la continuità aziendale o professionale e la conservazione del patrimonio attraverso un piano di ristrutturazione approvato dai creditori e omologato dal Tribunale.
Differenza con la ristrutturazione consumatore: il concordato minore richiede il voto dei creditori (art. 79 CCII): occorre la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se vi sono più classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.
articolo 05Liquidazione Controllata del Sovraindebitato
Disciplinata dagli artt. 268-277 CCII, è la procedura concorsuale liquidatoria pensata per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. È l'equivalente, per il sovraindebitamento, di ciò che la liquidazione giudiziale rappresenta per le imprese sopra-soglia.
Logica: il patrimonio del debitore viene messo a disposizione dei creditori. Un liquidatore nominato dal Tribunale procede alla vendita dei beni e alla ripartizione del ricavato. Decorsi 3 anni dall'apertura, il debitore consegue l'esdebitazione di diritto per i crediti non integralmente soddisfatti.
Quando conviene: quando non si dispone di un reddito sufficiente per un piano di rientro, ma si possiedono beni significativi da liquidare, o quando si vuole chiudere rapidamente la posizione debitoria.
articolo 06Esdebitazione del Debitore Incapiente (Art. 283 CCII)
Disciplinata dall'art. 283 CCII, è la procedura semplificata, fortemente innovativa nell'ordinamento italiano, riservata al "nullatenente meritevole": chi non possiede alcun bene o reddito utilmente liquidabile.
Consente di ottenere la cancellazione integrale dei debiti senza pagare nulla, una sola volta nella vita.
Requisiti: essere persona fisica meritevole, non aver causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, non disporre di beni e redditi utilmente liquidabili, non aver beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti, aver tenuto un comportamento collaborativo.
articolo 07Tabella di confronto delle 4 procedure
| caratteristica | Ristrutturazione consumatore | Concordato minore | Liquidazione controllata | Esdebitazione incapiente |
|---|---|---|---|---|
| Articoli CCII | 67-73 | 74-83 | 268-277 | 283 |
| Destinatari | Solo consumatori | Professionisti, imprenditori minori, agricoli | Tutti i soggetti sovraindebitati | Persone fisiche meritevoli |
| Voto creditori | NO | SÌ (maggioranza crediti) | Non richiesto | Non applicabile |
| Continuità attività | Non rilevante | SÌ (obiettivo principale) | NO (cessazione) | NO |
| Conservazione casa | Possibile | Possibile | Esclusa | Non applicabile |
| Durata indicativa | 3-7 anni piano | 3-5 anni piano | 3 anni minimi | Immediata + 4 anni vincolo |
| Esdebitazione finale | SÌ | SÌ | SÌ (automatica) | SÌ (integrale) |
articolo 08Come scegliere la procedura giusta
La scelta della procedura più adatta dipende da una valutazione tecnica della Sua situazione specifica. Ecco un decalogo di domande utili:
8.1 — Profilo soggettivo
- Sono un consumatore (privato, dipendente, pensionato) → Ristrutturazione consumatore o Liquidazione controllata
- Sono un professionista o piccolo imprenditore → Concordato minore o Liquidazione controllata
- Non possiedo nulla di liquidabile → Esdebitazione incapiente
8.2 — Capacità reddituale
- Ho un reddito stabile sufficiente a sostenere un piano → Ristrutturazione consumatore / Concordato minore
- Reddito insufficiente ma posseggo beni → Liquidazione controllata
- Nessun reddito né beni utili → Esdebitazione incapiente
8.3 — Obiettivo personale
- Salvare la casa → Ristrutturazione consumatore
- Continuare l'attività → Concordato minore
- Chiudere rapidamente → Liquidazione controllata
- Cancellazione integrale → Esdebitazione incapiente (se eleggibile)